L’obbligo di presentazione del modello F24 attraverso i servizi telematici è stata introdotta dall’articolo 3, comma 2, del Dl 124/2019, convertito nella legge 157/2019 estendendo alla generalità dei contribuenti l’obbligo di utilizzare i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni di crediti d’imposta.
Tale adempimento di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate sussiste anche per la presentazione dei modelli F24 che espongono la compensazione dei crediti tipici dei sostituti d’imposta, finalizzati, ad esempio, al recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute, del “bonus 80 euro” e dei rimborsi da assistenza fiscale erogati ai dipendenti e pensionati.
Ne consegue che tutti i contribuenti e sostituti d’imposta sono ora tenuti a presentare il modello F24 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, qualora esponga la compensazione dei crediti
La nuova compensazione veicolata tramite i servizi telematici ha un rilevante impatto sull’operatività dei sostituti, in quanto tutti, e quindi anche quelli di piccole dimensioni, dovranno dotarsi dell’apposita funzionalità telematica o delegare l’attività a un intermediario abilitato.
Pertanto, per tutti i contribuenti che presentino i modelli F24 con compensazioni di debiti e crediti anche parziali non sarà più possibile l’utilizzo dei servizi di home banking, remote banking o altri messi a disposizione da Banche, Poste, etc.
La situazione rimane invariata per le aziende che hanno già conferito il mandato per il pagamento e spedizione telematica modelli F24 allo Studio scrivente.